MALEDETTI
BORBONE?!
di Giuseppe Abbruzzo
Ai giorni nostri si parla tanto di
pensioni. Noi, che razzoliamo tra vecchie carte, abbiamo voluto vedere quei
tanto deprecati Borbone cosa prevedevano in merito.
Precisiamo - se ve ne fosse bisogno e
una volta per tutte - che non rimpiangiamo quei re e tanto meno quei tempi, noi
siamo repubblicani convinti. Dato che fra i banchi di scuola di quei governanti
se ne parla tanto male, cediamo non alle chiacchiere, ma, come siamo soliti
fare, ai documenti.
Già durante la dominazione dei napoleonidi
si erano avute leggi, che si richiameranno - precisiamo che quella del 1808 non
è del 4, ma del 5 gennaio - rifacentesi a quelle della Repubblica Napoletana
del 1799. Ci interessa segnalare, comunque,
quanto stabiliva il decreto del 1816.
Riteniamo giusto riportarlo
integralmente e pedissequamente, lasciando ogni commento agli attenti lettori.
Il Min. Segret. di Stato, firm.,
TOMMASO DI SOMMA
(N°
547) Decreto che fissa il sistema pe’ trattamenti di ritiro degl’impiegati
civili e militari e le pensioni delle loro vedove ed orfani.
Portici, 3 Maggio 1816.
FERDINANDO IV PER LA GRAZIA DI
DIO RE DELLE DUE SICILIE, ec.
Volendo Noi rendere uniforme la
liquidazione de’ trattamenti di giubilazione e de’ soldi di ritiro degl’impiegati
civili e militari dello Stato, e delle pensioni e sussidj delle loro vedove ed
orfani;
Visto il rapporto del nostro Segretario
di Stato Ministro delle finanze;
Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto
siegue:
ART. 1. A contare dal dì 1° di luglio
del corrente anno, le leggi e decreti pubblicati in tempo della occupazione
militare in data de’ 19 di novembre 1808, de’ 4 di gennajo e del 20 di dicembre
1810 e de’ 4 d’agosto 1812, o qualunque altra legge, decreto o ministeriale
instruzione ordinante la ritenzione del 2 e mezzo per cento su’ soldi degl’impiegati
civili, ed i modi di liquidazione delle pensioni di ritiro e vedovili,
cesseranno di essere in osservanza. Siccome ancora cesseranno dal dì 1° di
luglio in poi di essere in osservanza le leggi e statuti emanati in Napoli
prima dell’occupazione di questo regno, e durante la nostra permanenza in
Sicilia, riguardante il monte delle vedove dell’armata di terra e di mare, e
tutti e quali si vogliano ordini e stabilimenti di pensioni di vedove, orfani e
ritirati dal real servizio.
2. Sarà in vece eretta dal detto dì 1°
di luglio una nuova amministrazione sotto il nome di Monte di vedove e di ritirati.
3. Tutti gl’impiegati tanto civili che
militari i quali ricevono soldi di nostro regio conto, tanto general tesoreria,
quanto dalle altre amministrazioni, avranno dritto alla pensione di ritiro sul
detto monte dal dì 1° di luglio del corrente anno 1816,
Vi avranno anche dritto i soldati e
bassi uffiziali de’ corpi dell’armata di terra e di mare, quantunque in vece di
soldo mensuale sieno pagati in prest
giornaliero; e la liquidazione ne sarà fatta colle seguenti proporzioni di anni
di servizio continuato e non interrotto per dimessioni e riammessioni; cioè:
Dopo venti anni ed un giorno, qualunque
sia l’età dell’impiegato, avrà dritto ad una pensione di ritiro di giustizia
eguale al terzo del suo soldo;
Dopo venticinque anni ed un giorno, alla
metà;
Dopo trenta anni ed un giorno, a due
terzi;
Dopo trentacinque anni ed un giorno, a 5
sesti;
Dopo quaranta anni ed un giorno, alla
totalità.
Il primo soldo che si è percepito dallo
Stato, e pe’ soldati e bassi uffiziali della nostra armata di terra e di mare
il primo giorno della percezione del prest
fissa l’epoca dalla quale si contano gli anni di servizio, quante volte questo
soldo o prest giornaliero sia stato
soggetto alla ritenzione del 2 e mezzo per cento, o vi sarebbe stato soggetto
se la ritenzione fosse stata instituita anteriormente all’occupazione militare.
4. Per gli attuali impiegati gli anni di
servizio con soldo percepito precedentemente all’occupazione militare, possono
cumularsi con quelli durante la detta occupazione, purché sieno stati
riconfermati nell’esercizio delle loro funzioni dopo il nostro ritorno nella
capitale.
Coloro che prima erano impiegati, e che
nel tempo della occupazione militare o non vollero prestar servizio, o furono
senza propria colpa congedati, e che dopo il nostro ritorno abbiamo rimessi in
attività di servizio, sono considerati come non mai rimossi legalmente dalle
proprie cariche.
5. Per compensare la fedeltà de’ nostri
impiegati tanto civili che militari nati nel regno di Napoli i quali durante l’occupazione
militare di questo regno ci han prestato servizio in Sicilia, o altrove per
nostra speciale commessione, e vi abbiano perdurato sino alla fine della guerra,
facendo ritorno nel regno di Napoli dopo il dì 23 di maggio 1815, vogliamo che
ciascun anno di servizio compreso tra il corso degli 11 di febbrajo 1806 ed il
23 di maggio 1815, sia per essi, nella liquidazione delle pensioni di ritiro, e
in caso di loro morte, della pensione vedovile delle loro mogli, contato per
anni due.
6. Con altro mostro decreto sul rapporto
del nostro supremo Consiglio di guerra e del nostro Ministro di marina ci
riserbiamo di formare pe’ nostri uffiziali, soldati, bassi uffiziali e marinaj
della nostra armata una proporzione o sia scala di diminuzione di anni di
servizio, richiesti a conseguire il ritiro per campagne di guerra viva, ferite
e mutilazioni sofferte in servizio di guerra.
7. Le vedove degl’impiegati civili e
militari di terra e di mare e de’ soldati e bassi ufficiali, quante volte la di
loro vedovanza succeda dal 1° di luglio in poi, hanno dritto ad una pensione
eguale alla sesta parte sul soldo de’ loro mariti, purché sieno morti dopo 20
anni ed un giorno di servizio con soldo, e pe’ soldati e bassi uffiziali, con prest soggetto a ritenzione: e la
pensione avrà come sottintesa la condizione, durante lo stato vedovile, e col peso di mantenere i figli.
La condizione de’ venti anni di servizio
del defunto marito sarà dispensata per quelle vedove militari soltanto, i di
cui mariti sieno morti per ferita ricevuta combattendo contro il nemico, o nell’esercizio
della forza pubblica contro i malfattori.
Le vedove militari non potranno
altrimenti ottenere la pensione, che producendo la nostra real licenza di
matrimonio.
Per liquidare la pensione di quelle
vedove, i cui mariti saranno morti in pensione di ritiro, si prenderà per base
quel soldo stesso su cui fu liquidata la pensione del defunto.
8. Allorché la vedova passerà a seconde
nozze o cesserà di vivere, la sua pensione sarà distribuita a porzioni eguali
fra i figli maschi e le femmine, a’ primi sino all’età di diciotto anni, ed
alle seconde durante lo stato nubile: e maritandosi, sarà loro dal gran libro
pagata, sopra uno stato di distribuzione straordinaria, un annata della quota
della pensione di cui si troveranno godendo, oltre le rate già maturate: e
resterà indi estinta.
Se l’impiegato lascerà de’ figli a cui
la madre sia premorta, avranno lo stesso dritto che si è detto nel paragrafo
precedente, quando la vedova passa a seconde nozze.
9. Il soldo che si prenderà per base
nella fissazione delle pensioni, sarà l’ultimo goduto, sia per la fissazione
delle pensioni di ritiro, sia per le vedovanze, quante volte sia stato
percepito per due anni continui: in caso diverso si prenderà per base il soldo
precedente.
Sono eccettuati da questa regola i
nostri benemeriti sudditi enunciati nell’articolo 5, pe’ quali nella
liquidazione della pensione di ritiro o di vedovanza delle loro mogli, sarà
preso per base il soldo che godono, non ostante che non l’avessero goduto pel
corso di due anni.
10 Non saranno poste a calcolo per le
pensioni di ritiro e vedovanze le gratificazioni, rappresentanze, indennità,
pigioni di casa, cd altre pensioni inscritte su i fondi generali del gran libro,
o proventi di qualunque natura.
In conseguenza di questo principio,
nelle liquidazioni di ritiro de’ nostri Ambasciadori, Ministri plenipotenziari,
Inviati straordinarj, Residenti ed Incaricati di affari nell’estero, e delle
pensioni di vedovanza delle loro mogli, non potrà esser preso per base il loro
soldo intero, ma ne sarà presa per base la sola terza parte, considerandosi le
altre due terze parti come una specie d’indennità di rappresentanza.
Se alcuno impiegato per nostra special
grazia si troverà godendo di due soldi, la pensione sarà liquidata sul soldo
maggiore.
Sarà soltanto dispensato a questa regola
per que’ nostri benemeriti sudditi enunciati nell’articolo 5, pe’ quali saranno
presi per base i due soldi de’ quali per nostra special grazia stanno godendo.
Per la liquidazione della pensione di
ritiro de’ soldati e bassi uffiziali e per la vedovanza delle mogli sarà preso
per base il loro prest giornaliero in
denaro, escluso il pane, vestiario e massa, ed ogni altra aggregazione sotto
qualunque nome.
11. Per sottomettere la liquidazione
delle pensioni ad un sistema di esame che ne assicuri compiutamente la
regolarità, ordiniamo che la petizione ne sia indirizzata al Ministro nelle di
cui attribuzioni l’impiegato starà servendo, munita de’ documenti comprovanti
le condizioni richieste dal presente nostro decreto. Fattane la liquidazione
della pensione corrispondente, il Ministro rispettivo la rimetterà co’
documenti anzidetti, per mezzo del procurator generale alla nostra Corte de’
conti, la quale apporrà in piedi della liquidazione il suo parere: e senza
rinviarla al Ministero rispettivo, la indrizzerà al nostro Ministro di finanze,
per esser sottomessa alla nostra sovrana approvazione. Non sarà esatto dagl’impiegati
della nostra Corte de’ conti alcuna sorta di dritto per la sopraddetta
revisione di liquidazione.
12. La ritenzione del 2 e mezzo per
cento che in oggi si fa in virtù delle disposizioni in vigore sopra tutti i
soldi civili, si estenderà dal 1° del prossimo mese di luglio a tutti i soldi
della nostra armata di terra e di mare: di modo che il prodotto di questa ritenzione
sarà dal detto dì 1° di luglio il fondo unico e speciale di tutte le pensioni
di ritiro e vedovanze.
I gendarmi e loro bassi uffiziali,
ricevendo soldi mensuali, rilasceranno sopra gli stessi il 2 e mezzo per cento,
siccome lo rilasceranno egualmente i marinaj di pianta fissa, e tutti gl’impiegati
di ogni classe, militari, civili ed amministrativi della nostra real marina.
I bassi uffiziali e soldati così di
terra come di mare, i quali in vece di soldo mensuale ricevono prest giornaliero, rilasceranno sulla
massa di biancheria e calzatura grana due e mezzo al mese, o sia grana trenta
all’anno che terrà luogo di ritenzione del 2 e mezzo per cento, mediante la
quale saranno essi ammessi alla pensione di ritiro di giustizia, e le loro
vedove alla pensione di vedovanza, secondo le proporzioni prescritte nell’art 3.
13 Il nostro Segretario di Stato
Ministro delle finanze formerà le instruzioni, che regoleranno il modo come
eseguirsi la ritenzione del 2 e mezzo per cento, e versarsi nella cassa di
ammortizzazione, la quale è da Noi incaricata dell’introito ed amministrazione
de’ fondi delle vedove e ritirati, e di somministrare alla direzione del gran
libro le somme necessarie al pagamento delle pensioni di giustizia di detto
monte; tenendone scrittura a parte col titolo sopra indicato di Monte delle vedove e ritirati.
Il detto nostro Ministro delle finanze
ci presenterà in ogni quadrimestre lo stato di situazione di detto monte.
14. Tutti i ritiri, vedovanze,
assegnazioni ad orfani sin oggi da Noi concedute, tanto ad individui del ramo
civile del regno di Napoli, quanto del militare in Napoli ed in Sicilia, o che
sieno maggiori, o che sieno minori delle proporzioni stabilite col presente
decreto, si rimarranno come sono, non dovendo il nuovo monte avere il suo
cominciamento che dal sopraddetto dì 1° di luglio in poi.
15. Vogliamo però per la regolarità
della scrittura del gran libro, che dallo stesso dì primo di luglio tutte le
pensioni le quali sono state inscritte su de’ suoi fondi generali per ritiri e
vedovanze civili e militari, siano passate al nuovo monte e pagate colle somme
che saranno somministrate dalla cassa di ammortizzazione, siccome con altro
nostro decreto sarà da Noi stabilito.
16. Se il fondo di tali ritenzioni non
sarà sufficiente al pagamento delle pensioni anzidette, la nostra general
tesoreria farà degl’impronti alla cassa di ammortizzazione, e ne sarà dalla
stessa rimborsata allorché vi sarà capimento: e quando vi fosse sopravvanzo,
sarà riunito a’ fondi generali della detta cassa di ammortizzazione.
17. Le pensioni dovendo essere
considerate come puramente alimentarie, saranno esenti in ogni tempo e
circostanza così dalla ritenzione del due e mezzo per cento, che da qualunque
altra imposizione e ritenzione.
Saranno ancora esenti da sequestri ad
istanza de’ creditori de’ pensionisti, purché il credito non abbia causa di
pigione di casa o generi di vitto accredenzati.
18. I ritiri e vedovanze degl’impiegati
della nostra real casa e de’ nostri siti reali, i di cui soldi son pagati o
dalla tesoreria della nostra real casa, o dalle amministrazioni de’ nostri siti
reali o della nostra cassa privata, saranno pagati dalle stesse amministrazioni,
in di cui beneficio si stanno facendo le ritenzioni del 2 e mezzo per cento,
secondo gli stabilimenti di già da Noi approvati: cosicché i detti impiegati
sono considerati per le pensioni di ritiri e vedovanze come una classe a parte
degl’impiegati civili e militari dello Stato.
19. Tutt’i nostri Ministri e Segretari
di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Firmato
FERDINANDO
Da
parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato
Firmato, Tommaso Di Somma
Pubblicato
in Napoli nel dì 18 di Maggio 1816.
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